Foro convenzionale esclusivo stabilito in un contratto con pluralità di parti dal lato passivo - Giudizio instaurato nei confronti di tutti i coobbligati - Contestazione della competenza in base al foro convenzionale esclusivo da parte solo di alcuni dei convenuti - Onere di contestare tutti i fori legali alternativamente concorrenti anche in relazione all’altro convenuto - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Il convenuto che eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito in virtù di una convenzione derogatoria, pattuita da tutte le parti del lato passivo del rapporto, non ha l'onere di contestare tutte le ragioni di competenza nei confronti dell'altro convenuto in base ai criteri richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14540 del 09/06/2017
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
14540
2017