Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 14224/2017
Incompetenza per connessione - Proposizione implicita nella richiesta di sospensione del giudizio, nell’eccezione di litispendenza, nella richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. o nella domanda di riunione - Esclusione - Conseguenze.
La questione di incompetenza per connessione, ai sensi dell’art. 40 c.p.c., deve essere eccepita o rilevata d’ufficio dal giudice entro la prima udienza e non può intendersi implicitamente contenuta nell’eccezione di litispendenza e/o di continenza, ovvero in quella di sospensione per pregiudizialità, e neppure nella generica richiesta di riunione di due procedimenti, sicchè il suo rilievo nel corso del giudizio presuppone che la stessa sia stata tempestivamente posta, dalle parti o dallo stesso giudice, con espresso richiamo alla specifica fattispecie ritenuta sussistente, i cui presupposti non possono essere rinvenuti nei fatti dedotti a fondamento della domanda di merito o di una diversa eccezione processuale eventualmente proposta.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14224 del 07/06/2017
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
14224
2017