Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo in cui l'obbligazione e' sorta - Compenso dovuto al professionista - Obbligazione dedotta in giudizio - "Forum contractus" facoltativo - Determinazione - Criteri.
Quando l'obbligazione dedotta in giudizio è il compenso dovuto al professionista (nella specie, avvocato), per la determinazione del "forum contractus" facoltativo, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve farsi riferimento al luogo in cui il contratto è stato concluso e, quindi, a norma dell'art. 1326 c.c., a quello ove il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7674 del 19/03/2019
Cod_Civ_art_2230, Cod_Proc_Civ_art_233, Cod_Civ_art_1326, Cod_Proc_Civ_art_020
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
7674
2019