Competenza civile - regolamento di competenza - Competenza territoriale - Inderogabilità - Indicazione del giudice competente da parte dell'istante - Necessità - previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - competenza e giurisdizione
In tema di competenza territoriale per le controversie previdenziali ex art. 444 c.p.c., avente natura inderogabile, in quanto si ricollega alla particolare idoneità del giudice di quel luogo a conoscere quei tipi di controversie e costituisce una "condicio iuris" dell'esercizio dell'azione, l'istante non è tenuto all'indicazione specifica del giudice ritenuto competente, trattandosi di competenza funzionale che deve essere verificata d'ufficio, indipendentemente dalle deduzioni delle parti, non gravate sul punto da alcun onere probatorio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8426 del 26/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_444
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
8426
2019