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Competenza per territorio – Cass. 145575/2019

Opposizione ad ingiunzione fiscale - Competenza per territorio - Foro del consumatore - Prevalenza - Fondamento.

In materia di opposizione ad ingiunzione fiscale, la competenza territoriale del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, pure avendo carattere inderogabile, è destinata a cedere di fronte all'esclusività del foro del consumatore, in quanto una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto sia con l'art. 4 della direttiva del Consiglio 1993/13/CEE, come modificata dalla direttiva 2011/83 UE, sia con l'art. 54, comma 4 lett. d), della legge n. 69 del 2009 che, nel conferire al governo la delega legislativa per la semplificazione di alcuni riti, tra cui quello dell'opposizione ad ingiunzione fiscale, ha voluto che fossero tenute ferme le disposizioni processuali contenute nel codice del consumo.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14475 del 28/05/2019 (Rv. 654223 - 01)

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