Regolamento di competenza – Cass. 14476/2019
Procedimento per convalida di sfratto - Questione di competenza sollevata aN'udienza di comparizione per contrastare l'istanza di rilascio - Decisione sulla competenza - Natura - Sentenza - Esclusione - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.
Nel procedimento per convalida di sfratto, la questione di competenza, come ogni altra questione volta a contestare la domanda di merito, può ben essere sollevata già nell'udienza di comparizione, anche al fine di contrastare l'accoglimento dell'eventuale istanza finalizzata a conseguire l'ordinanza di rilascio, ma il suo esame è compiuto in quella sede in funzione della sola decisione su tale domanda incidentale sicché, un'espressa decisione sulla questione di competenza non può essere qualificata come sentenza, dovendo detta questione essere comunque decisa nel conseguente giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito.
Ne consegue che è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso una decisione sulla competenza che sia stata adottata all'esito della fase a cognizione sommaria del suddetto procedimento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14476 del 28/05/2019 (Rv. 654306 - 02)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 042 – Regolamento necessario di competenza
Cod. Proc. Civ. art. 043 – Regolamento facoltativo di competenza
Cod. Proc. Civ. art. 279 – Forma dei provvedimenti del collegio
Cod. Proc. Civ. art. 665 – Opposizione, provvedimenti del giudice
Cod. Proc. Civ. art. 667 – Mutamento del rito
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