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Incompetenza - rilevabilità d'ufficio – Cass. 13472/2019

Mutamento del rito ex art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Persistenza delle preclusioni già verificatesi - Conseguenze - Rilevabilità di ufficio dell'incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile nella prima udienza successiva al mutamento di rito - Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza- procedimento di primo grado - passaggio dal rito ordinario al rito speciale

In caso di mutamento del rito ex art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, restano ferme le preclusioni già verificatesi secondo le norme del rito prescelto e, pertanto, l'incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile non può essere rilevata d'ufficio nella prima udienza successiva a detto mutamento, posto che tale meccanismo non comporta una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, ma serve esclusivamente a consentire alle parti di adeguare le difese alle regole del rito da seguire.

(Nella specie, la S.C. ha escluso che, a fronte del mutamento di rito ex art. 4 cit., disposto in ordine ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di onorari di avvocato introdotto con citazione, sia possibile sollevare d'ufficio, nella prima udienza successiva a detto mutamento, la questione dell'incompetenza territoriale inderogabile - nella specie, in relazione al foro del consumatore - dovendosi ritenere la "prima udienza", rilevante ai fini dell'art. 38, comma 3, c.p.c., esaurita con il provvedimento di mutamento del rito).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13472 del 18/05/2019 (Rv. 654051 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 183.1 – Prima comparizione delle parti e trattazione della causa

Cod. Proc. Civ. art. 038.3 – Procura alle liti

Cod. Proc. Civ. art. 426 – Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

Cod. Proc. Civ. art. 427 – Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

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