Regolamento di competenza – Cass. 13335/2019
Regolamento di competenza ai sensi del c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Competenza delle commissioni tributarie - Inderogabilità - Incompetenza territoriale - Rilevabilità - Termini - Fattispecie.
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - rinvio alle norme del codice di procedura civile .
Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 546 del 1992, che esclude l'applicazione, nel processo tributario, delle disposizioni del codice di procedura civile sul regolamento di competenza, la competenza delle commissioni tributarie è inderogabile e l'incompetenza territoriale è rilevabile, anche d'ufficio, ma soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.
(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso incidentale non essendo stata appellata, sul punto, la sentenza di primo grado che aveva implicitamente rigettato l'eccezione di incompetenza).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13335 del 17/05/2019 (Rv. 653995 - 02)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 360.1 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
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