Competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale –Cass. Sent. 1761/2019
Competenza civile - competenza per materia Sezione specializzata in materia di imprese e sezione ordinaria - Ripartizione della competenza - Concorrenza sleale cd. pura o interferente - Nozione - Conseguenze - Fattispecie.
In base all'art. 134, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 30 del 2005 (cd. "codice della proprietà industriale"), rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 168 del 2003, le domande di repressione di atti di concorrenza sleale o di risarcimento dei danni che si fondano su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale cd. "interferente"), avendo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell'attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza. Di converso, esulano dalla competenza delle sezioni specializzate le domande fondate su atti di concorrenza sleale cd. "pura", in cui la lesione dei diritti di esclusiva non sia elemento costitutivo dell'illecito concorrenziale. (Nella specie, la S.C., in sede di regolamento, ha attribuito alla sezione specializzata di cui al d.lgs. n. 168 del 2003 la competenza a decidere su domande aventi ad oggetto un diritto al risarcimento dei danni derivanti da un'attività di rivelazione di segreti industriali protetti da un brevetto.)
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17161 del 26/06/2019 (Rv. 654375 - 01)