Competenza civile - incompetenza - per territorio - Cass. n. 18757/2019
Protezione internazionale - Provvedimenti adottati dall'Unità Dublino o dalle sue articolazioni presso tre prefetture - Impugnazione - Competenza per territorio - Criterio generale ex art. 4, comma 1, del d.l. n. 13 del 2017 - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze.
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) In genere.
In tema di protezione internazionale, la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti adottati dall'Unità Dublino o, dopo l'istituzione di sue articolazioni territoriali ad opera dell'art. 11 del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018, da una di tali articolazioni, spetta alla sezione specializzata del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, non essendo, invece, applicabile il criterio "correttivo di prossimità" di cui al comma 3 dello stesso art. 4 (in base al quale, quando il ricorrente è ospitato in una struttura o in un centro di accoglienza, la competenza si determina "avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede"), atteso che, diversamente che per le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, per l'Unità Dublino, sia prima che dopo l'istituzione di sue articolazioni territoriali, i commi 3 e 3-bis dell'art. 3 del d.lgs. n. 13 del 2017 non prevedono una ripartizione per circoscrizioni che consenta di effettuare un collegamento territoriale effettivo tra la struttura o il centro di accoglienza in cui è ospitato il ricorrente e l'autorità che ha adottato il provvedimento, così da giustificare l'applicazione del suddetto criterio "correttivo di prossimità". Ne consegue che ove il provvedimento impugnato, sia stato emesso dall'Unità Dublino, in quanto ratione temporis unico organo adibito a tale funzione la competenza territoriale non può che radicarsi il predetto organo abbia sede.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18757 del 12/07/2019 (Rv. 654721 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042
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