Contratto redatto in forma solenne - Conclusione - Luogo della sottoscrizione dell'atto innanzi al notaio - Precedente corrispondenza tra i professionisti incaricati dalle parti - Irrilevanza.
In tema di contratti redatti con la forma solenne dell'atto notarile, ai fini della individuazione del foro facoltativo del luogo in cui è sorta l'obbligazione ex art. 20 c.p.c., il luogo della conclusione del contratto coincide con quello in cui le parti hanno sottoscritto l’atto davanti al notaio, assumendo il precedente scambio di missive tra i professionisti incaricati dalle parti valore meramente interlocutorio nell'ambito del procedimento di formazione del consenso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28403 del 05/11/2019 (Rv. 655841 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Civ_art_1326, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1352
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
28403
2019