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Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 7055/2020

Questione sulla competenza - Necessità del preliminare accertamento della corretta instaurazione del contraddittorio - Fondamento - Omissione di tale accertamento - Impugnazione - Mezzo - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.

La questione della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio riguarda la corretta costituzione del rapporto processuale e, quindi, deve essere esaminata prima di quella concernente la competenza, la quale presuppone pur sempre l'instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti; ne consegue che la decisione del giudice del merito, dichiaratosi incompetente nonostante una delle parti non fosse stata regolarmente convenuta, è censurabile con il mezzo del regolamento di competenza poiché anche l'integrità del contraddittorio attiene "in modo diretto e necessario alla competenza".

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7055 del 12/03/2020 (Rv. 657559 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_049, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_279

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Cassazione

7055

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