Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 8044/2020
Ordinanza del giudice dell'esecuzione ex artt. 616 o 618 c.p.c. di rimessione ad altro giudice o di prosecuzione innanzi a sé della causa - Regolamento di competenza d'ufficio - Proponibilità - Esclusione -Fondamento.
Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - provvedimenti del giudice dell'esecuzione.
Il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 o dell'art. 618 c.p.c., sia esso di prosecuzione innanzi a sé del procedimento di opposizione, sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente, costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo in ordine alla individuazione del giudice competente a conoscere della causa, non ha contenuto decisorio implicito sulla competenza (vi sia stato o meno contrasto fra le parti in ordine al giudice competente) e, di conseguenza, avverso lo stesso non è proponibile la richiesta d'ufficio del regolamento di competenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8044 del 22/04/2020 (Rv. 657580 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_618
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