Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 12984/2020
Cause aventi ad oggetto le prestazioni professionali svolte per la conclusione di un preliminare e la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il relativo definitivo - Connessione - Esclusione - Fondamento.
Tra la causa avente ad oggetto un credito per prestazioni professionali svolte per la conclusione di un contratto preliminare e quella concernente la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il relativo contratto definitivo non sussiste alcuna delle ipotesi di connessione disciplinate dagli artt. 31 ss. c.p.c. che, sole, possono giustificare la rimessione della controversia a un diverso giudice ex art. 40 c.p.c. Non ricorrono, difatti, le fattispecie degli artt. 32 (cause di garanzia), 34 (accertamenti incidentali), 35 (eccezione di compensazione) e 36 (cause riconvenzionali) c.p.c. e non è riscontrabile un rapporto di accessorietà ai sensi dell'art. 31 c.p.c., per l’assenza di una consequenzialità storico-genetica o logico-giuridica tale per cui possa dirsi che la pretesa oggetto della causa accessoria (il credito per prestazioni professionali), pur essendo autonoma, trovi il suo titolo e la sua ragione giustificatrice in quella azionata nell'altro giudizio; inoltre, non opera connessione in base all'art. 33 c.p.c. per l'oggetto (non avendo i due diritti ad oggetto lo stesso bene o la medesima prestazione) o per il titolo (poggiando le due pretese su fatti costitutivi distinti).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12984 del 30/06/2020 (Rv. 658230 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_031, Cod_Proc_Civ_art_032, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_036, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_2932, Cod_Civ_art_2230
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