Competenza civile - competenza per territorio – Cass. n. 12981/2020
Foro del consumatore - Nullità della clausola derogatoria - Condizioni - Fondamento - Eccezione d'incompetenza - Rilevabilità - Criteri - Fondamento - Fattispecie.
In tema di foro del consumatore, la nullità della relativa clausola derogatoria non è rilevante se l'iniziativa dell'azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo; tale nullità, quindi, non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né d'uffido dal giudice, mentre, se il consumatore è convenuto di fronte ad un foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata a tale foro è esercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche d'ufficio dal giudice, ove non lo sia. (Nella specie, la S.C. ha considerato inammissibile la doglianza, chiarendo, altresì, che, una volta dichiarata l'incompetenza da parte del giudice adito, l'attore, soccombente sotto tale profilo, non può invocare, per contrastare la decisione, le norme in tema di foro del consumatore alle quali ha egli stesso derogato né può impugnare, con riferimento sempre a dette norme, il provvedimento che abbia attribuito, comunque, la competenza ad uno dei possibili fori del consumatore).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12981 del 30/06/2020 (Rv. 658228 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1469_2, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_042
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