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Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 12378/2020

Opposizione all'esecuzione - Ordinanza del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura - Rigetto dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale - Valore di decisione sulla competenza - Esclusione - Regolamento di competenza - Inammissibilità.

Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - provvedimenti del giudice dell'esecuzione

Il provvedimento col quale il giudice dell'esecuzione, a conclusione della fase sommaria di un'opposizione esecutiva, rigetta l'istanza di sospensione della procedura dopo aver esaminato l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'opponente non assume il valore di decisione (nemmeno implicita) sulla competenza, la cui effettiva verifica è affidata alla fase di cognizione piena, onde soltanto la pronuncia in essa resa a proposito della competenza è impugnabile con il regolamento.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12378 del 24/06/2020 (Rv. 658029 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_618

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12378

2020