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Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - Cass. n. 12396/2020

Concessione - Clausola di competenza territoriale esclusiva stipulata tra concedente e concessionario - Cessione di ramo d'azienda del concedente - Subentro del cessionario nel contratto - Conseguenze - Riferimento della clausola alla sede del cessionario - Fattispecie.

Competenza civile - regolamento di competenza

In caso di cessione del contratto di concessione per effetto di alienazione di ramo d'azienda, la clausola derogatoria della competenza territoriale - che individua il foro esclusivamente competente nel luogo dove ha sede il concedente al momento dell'introduzione del giudizio - deve intendersi riferita alla diversa sede legale del contraente subentrato, trattandosi di rinvio mobile finalizzato alla conservazione dell'originario equilibrio negoziale. (Nella specie, riguardante un contratto di concessione e fornitura di carburante ad un'area di servizio, la S.C. ha individuato la competenza territoriale nel luogo in cui il cessionario del contratto, subentrato al concedente, aveva sede al momento dell'inizio della controversia, in quanto i riferimenti testuali alla denominazione del contraente originario avevano una valenza meramente identificativa della parte contrattuale concedente e fornitrice).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12396 del 24/06/2020 (Rv. 658219 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Civ_art_1406, Cod_Civ_art_1409

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