Regolamento necessario di competenza – Cass. n. 22682/2020
Competenza civile - regolamento di competenza- Regolamento necessario di competenza - Osservanza dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Il regolamento di competenza è di norma configurato come uno specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che pronunziano sulla competenza, dovendo contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 366 c.p.c., salvo che l'art. 47 c.p.c. non disponga diversamente, sicchè ai sensi del n. 6) del detto art. 366 c.p.c. la parte è tenuta, oltre a richiamare gli atti e i documenti del giudizio di merito, anche a riprodurli nel ricorso indicando in quale sede processuale siano stati prodotti. (Principio enunciato dalla S.C. in una fattispecie nella quale il ricorrente, nel lamentare l'insussistenza della litispendenza tra due cause, ha omesso di riportare nel ricorso per regolamento il contenuto della sua domanda che sarebbe stata diversa rispetto a quella formulata dall'altra parte).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22682 del 19/10/2020 (Rv. 659431 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_366_1
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