competenza civile - Affitto di bene produttivo - Controversie concernenti detto contratto - Applicabilità del criterio di competenza del "forum rei sitae" dettato per le controversie in materia di locazione e di affitto di azienda - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nelle controversie aventi ad oggetto l'affitto di bene produttivo (nella specie, un terreno con annesso pozzo di sollevamento di acqua e distribuzione, oltre all'impianto ed alla cabina dei comandi) non è applicabile il criterio di competenza del "forum rei sitae", dettato dall'art. 21 c.p.c. per i contratti di locazione e affitto di azienda, in quanto la distinzione delle "species" contrattuali, di natura sostanziale, nel predetto articolo si riverbera sull'interpretazione delle norme processuali sulla competenza, le quali sono in rapporto di strumentalità con i tipi sostanziali.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23110 del 22/10/2020 (Rv. 659270 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1615, Cod_Proc_Civ_art_021
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2020