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Competenza, il giudice di pace – materia – Cass. n. 23074/2020

Competenza civile - riconvenzionali - Giudizio promosso davanti al giudice di pace - Domanda rientrante nella sua competenza per materia - Eccezione riconvenzionale - Spostamento di competenza e separazione delle cause - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di competenza, il giudice di pace, adito con domanda rientrante nella sua competenza per materia (nella specie, relativa al rispetto delle distanze legali nella piantagione di alberi), ove sia investito, in via riconvenzionale, di una eccezione eccedente la sua competenza per valore o per materia (nella specie, di usucapione, ma al solo fine di paralizzare la domanda attorea), deve decidere su entrambe, in quanto l'eccezione riconvenzionale, a differenza della domanda riconvenzionale, non comporta lo spostamento della competenza e la separazione delle cause ai sensi dell'art. 36 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23074 del 22/10/2020 (Rv. 659403 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_009, Cod_Proc_Civ_art_036, Cod_Proc_Civ_art_040

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