Litisconsorzio necessario - Litispendenza - Cass. n. 24226/2020
Competenza civile – litispendenza - Litisconsorzio necessario - Litispendenza - Conseguenze - Contraddittorio instaurato nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Nelle cause a litisconsorzio necessario, sussiste litispendenza, con conseguente eliminazione del giudizio successivamente proposto secondo il criterio della prevenzione, anche quando la prima domanda sia stata avanzata nei confronti di alcuni soltanto dei contraddittori necessari e quella successiva nei confronti di altri o di tutti, attesa la finalità, perseguita con la modifica dell'art. 39, comma 1, c.p.c., intervenuta con l'art. 45, comma 3, legge n. 69 del 2009, di evitare l’inutile duplicità di giudizi e il rischio che un medesimo rapporto sia regolato da statuti confliggenti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente dichiarato la litispendenza nell'ambito del giudizio proposto dai soci di una s.a.s. avverso l'avviso di accertamento del maggior reddito, in quanto successivo a quello instaurato dalla società avverso il medesimo atto).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 24226 del 02/11/2020 (Rv. 659487 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039