Domanda di pagamento dell'indennizzo ai sensi del Regolamento (CE) n. 261 del 2004 - Cass. n. 24632/2020
Competenza civile - per territorio - competenza civile - incompetenza - per territorio - Domanda di pagamento dell'indennizzo ai sensi del Regolamento (CE) n. 261 del 2004 - Giudice competente – Individuazione - trasporti - ritardo o inadempimento - trasporti - marittimi ed aerei - trasporto aereo - di persone e bagagli (rinvio alle norme sul trasporto marittimo) - responsabilita' del vettore - ritardo o inadempimento.
La domanda di pagamento dell'indennizzo previsto dal Regolamento (CE) n. 261 del 2004 è soggetta alle regole di giurisdizione e di competenza “ordinarie”, stabilite dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012. Ne consegue che, ove la suddetta domanda scaturisca da un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi, essa è devoluta, ex art. 7, comma 1, n. 1), lett. b), del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, alla competenza del giudice del luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto, laddove tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza della CGUE nel senso che tanto il luogo di partenza del velivolo, quanto quello di arrivo, devono essere considerati, allo stesso titolo, luoghi di ”fornitura principale” dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24632 del 05/11/2020 (Rv. 659913 - 02)