Competenza civile -per territorio - competenza civile - incompetenza - per territorio - Contenuto dell'eccezione di incompetenza per territorio - Necessità di indicare tutti i fori alternativi - Sussistenza - Estensione di tale regola ai fori inderogabili - Esclusione - Fattispecie.
In tema di eccezione di incompetenza per territorio, il convenuto che neghi l'esistenza di un criterio di competenza per territorio inderogabile (nella specie, il foro del consumatore), deve indicare, ai fini della completezza dell'eccezione, tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, ma non è necessario che tra i fori alternativi menzioni anche quello inderogabile, non potendosi pretendere che la parte sia costretta a negare e invocare, nel medesimo atto, l'applicabilità di tale ultimo foro.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24632 del 05/11/2020 (Rv. 659913 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038
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cassazione
24632
2020