Responsabilità genitoriale – Cass. n. 3490/2021
Competenza civile - determinazione della competenza - determinazione della competenza - Procedimento di cui all'art. 330 c.c. - Pendenza di giudizio di separazione o divorzio o comunque relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale - Competenza per attrazione ex art. 38 disp. att. c.c. - Operatività - Fondamento. Famiglia - potesta' dei genitori
L'art. 38, comma 1, disp. att. c.c. (come modificato dall'art. 3, comma 1, della l. n. 219 del 2012, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'1 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.p.c., la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 c.c., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3490 del 11/02/2021 (Rv. 660582 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0316_1, Cod_Civ_art_0330, Cod_Civ_art_0333