Diritti di obbligazione – Cass. n. 4792/2021
Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - Obbligazioni "portabili" ex art. 1182, comma 3, c.c. - Requisiti - Liquidità e certezza - Accertamento "ex ante" - Criteri - Fattispecie. Obbligazioni in genere - adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie In genere.
In tema di competenza per territorio, se l’attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l’illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia "portabile", la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la competenza per territorio del luogo del domicilio dell’attore che, sulla base di due ricognizioni di debito, aveva richiesto il pagamento di somme di denaro, di cui almeno una certa e determinata).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021 (Rv. 660674 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1219, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038