Conseguenze alla controversia sul pagamento della quota di partecipazione societaria – Cass. n. 20365/2021
Competenza civile - regolamento di competenza - Competenza della sezione specializzate in materia di imprese - Art. 3, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 168 del 2003 - "Diritti inerenti" - Interpretazione - Conseguenze in ordine alla controversia sul pagamento del prezzo di vendita della quota di partecipazione societaria - Fattispecie.
In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l., n. 27 del 2012), si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall'atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche in questo caso la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d'impresa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento di parte del prezzo di cessione della quota di partecipazioni sociali, fosse di competenza della sezione specializzata in materia di impresa, in quanto afferente anche a diritti sociali, posto che le parti avevano condizionato il potere di vendita delle quote sociali, di modifica statutaria e di delibera dell'aumento del capitale sociale, all'integrale pagamento del prezzo della cessione).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20365 del 16/07/2021 (Rv. 662243 - 01)