Competenza civile - incompetenza - per territorio - Foro del consumatore - Eccezione di incompetenza - Onere del convenuto di indicare tutti i possibili fori alternativi - Necessità - Inosservanza - Conseguenze.
Quando la domanda giudiziale è proposta con l'espressa invocazione della sussistenza, dinanzi al giudice adito, di un foro inderogabile ed esclusivo (nella specie, del foro del consumatore), l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto deve sostanziarsi nella contestazione dell'applicabilità del criterio di competenza territoriale inderogabile indicato dall'attore e di tutti i possibili criteri di competenza territoriale derogabile relativi alla lite, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza come non proposta, siccome incompleta.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21989 del 30/07/2021 (Rv. 662216 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0018, Cod_Civ_art_0019, Cod_Civ_art_0020, Cod_Civ_art_0038, Cod_Civ_art_0042
Corte
Cassazione
21989
2021