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Procedimento di liquidazione compensi avvocato – Cass. n. 31733/2021

Competenza civile - competenza per territorio - in genere - Procedimento di liquidazione compensi avvocato - Regola del foro del consumatore - Presupposti - Attività imprenditoriale e professionale del cliente - Esclusione - Operatività del criterio derogabile di cui all'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011 - Conseguenze - Regolamento di competenza d'ufficio - Esclusione - Fondamento.

 

Nel procedimento di liquidazione dei compensi di avvocato, la regola sul foro del consumatore, avente carattere inderogabile, non può trovare applicazione quando la prestazione professionale sia stata resa in un giudizio inerente l’attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente, sicché, operando in tal caso il criterio di competenza di cui all'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011, avente viceversa carattere derogabile, è inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio di cui all'art. 45 c.p.c., il quale è consentito soltanto per ragioni di competenza per materia o per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., ovvero quando la competenza per territorio è inderogabile, mentre in caso di questione di competenza per valore o territoriale derogabile è proponibile esclusivamente dalle parti.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31733 del 04/11/2021 (Rv. 662809 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_028

 

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Cassazione

31733

2021