Skip to main content

Accoglimento dell'eccezione e condanna alle spese – Cass. n. 32003/2021

Competenza civile - regolamento di competenza - in genere - Competenza territoriale inderogabile - Accoglimento dell'eccezione e condanna alle spese - Impugnazione - Regolamento di competenza - Necessità - Omessa pronuncia sulle spese - Mezzo d'impugnazione - Appello - Fondamento.

 

In tema di competenza territoriale, se la parte intende impugnare la decisione con cui il giudice ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e regolato conseguentemente le spese, la stessa deve esperire il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., a pena d'inammissibilità del gravame (salva la possibilità di conversione del ricorso per cassazione); se, invece, il giudice che ha declinato la competenza ha omesso di pronunciarsi sulle spese, la decisione è soggetta ad impugnazione con il rimedio ordinario dell'appello, non essendo svolta alcuna contestazione in ordine alla statuizione sulla competenza.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32003 del 05/11/2021 (Rv. 662959 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_360

 

Corte

Cassazione

32003

2021