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Foro convenzionale stabilito dalle parti – Cass. n. 2120/2022

Competenza civile - incompetenza - rilevabilità d'ufficio - competenza per territorio - accordo delle parti - Foro convenzionale esclusivo - Inderogabilità - Esclusione - Conseguenze.

 

Il foro convenzionale stabilito dalle parti, benché dalle stesse indicato come esclusivo, dà luogo a un'ipotesi di competenza "derogata" e non inderogabile, con la conseguenza che, qualora l'eccezione d'incompetenza non sia stata proposta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, il giudice non può rilevarla d'ufficio oltre la prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto intempestivo il rilievo d’ufficio effettuato nel corso di un'udienza successiva alla prima, alla quale il giudice aveva rinviato il processo, riservandosi di decidere in tale sede sulla questione dell'incompetenza).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2120 del 25/01/2022 (Rv. 663859 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_183

 

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Cassazione

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