Competenza per territorio inderogabile – Cass. n. 1848/2022
Competenza civile - regolamento di competenza - Competenza per territorio inderogabile - Ordinanza declinatoria della competenza - Omessa statuizione sulle spese - Mezzo d'impugnazione - Appello - Fondamento - Regolamento di competenza - Esclusione - Ragioni.
Avverso l'ordinanza che abbia accolto l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e omesso di statuire sulle spese, la parte vittoriosa sulla questione di competenza, per censurare l'omessa statuizione sulle spese, deve proporre impugnazione con il rimedio ordinario dell'appello, esperibile in ragione della natura decisoria del provvedimento indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia aderito all'eccezione, non potendo far valere la predetta censura con il regolamento di competenza in quanto tale impugnazione non svolgerebbe la sua tipica funzione regolatoria ma sarebbe utilizzata per una finalità cui è tipicamente diretto l'ordinario mezzo impugnatorio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1848 del 21/01/2022 (Rv. 663857 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_091