Azione di riduzione di donazione lesiva di legittima – Cass. n. 11879/2022
Competenza civile - competenza per territorio - cause ereditarie - Causa ereditaria - Art. 22 c.p.c. - Nozione ai fini della determinazione della competenza - Divisione ereditaria - Vi rientra - Azione di riduzione di donazione lesiva di legittima - Azione di restituzione di denaro abusivamente prelevato da un conto corrente cointestato con il de cuius, durante la vita di questi - Cause ereditarie - Esclusione - Fondamento.
La competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo ove si è aperta la successione, di cui all'art. 22, n. 1, c.p.c., riguarda unicamente le cause di divisione dell'universalità dei rapporti giuridici facenti capo ad un comune "de cuius", tornando ad applicarsi, nelle altre ipotesi, le regole generali, con la conseguenza che non rientra nel campo applicativo della citata disposizione l'azione di riduzione di una donazione per lesione di legittima, salvo che sia proposta cumulativamente con la domanda di divisione, né, tanto meno, la domanda restitutoria delle somme che il convenuto avrebbe prelevato, quale cointestatario, da un conto corrente del "de cuius" durante la vita di questi, non essendo qualificabile tale domanda come petizione ereditaria, che consente all'erede di reclamare soltanto i beni nei quali egli sia succeduto "mortis causa" al defunto e che, dunque, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11879 del 12/04/2022 (Rv. 664515 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_022