Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - spese giudiziali civili - condanna alle spese - Incompetenza territoriale - Adesione della parte opposta - Pronuncia del giudice sulle spese - Esclusione - Fondamento.
L' adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15017 del 11/05/2022 (Rv. 665114 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_038
Corte
Cassazione
15017
2022