Cause ereditarie - Art. 22 c.p.c. - Scioglimento di comunione ereditaria - Nozione ai fini della determinazione della competenza.
Rientrano tra le cause di divisione di eredità, ai sensi dell'art. 22, comma 1, n. 1) c.p.c., e dunque sono di competenza del tribunale del luogo dell'apertura della successione, sia le domande di scioglimento dell'intera comunione ereditaria, sia le domande volte alla divisione di una parte di essa, ovvero di determinati beni compresi per intero nell'eredità, giacché comunque attinenti all'universalità dei rapporti giuridici facenti capo al "de cuius".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18021 del 23/06/2023 (Rv. 668066 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0456, Cod_Proc_Civ_art_022