Competenza civile - regolamento di competenza Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18898 del 04/07/2023 (Rv. 668600 - 01)
Sentenza di appello - Statuizione esclusiva sulla competenza del giudice di pace - Impugnabili - Regolamento di competenza - Necessità - Ricorso ordinario per cassazione - Inammissibilità - Limiti e condizioni.
La sentenza del tribunale che decida, in sede di appello, unicamente sulla competenza del giudice di pace è impugnabile esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., senza che rilevi l'improponibilità, ai sensi dell'art. 46 c.p.c., di tale mezzo di impugnazione avverso le decisioni del giudice di pace, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio - prescritto dall'art. 47, comma 2, c.p.c. - di trenta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione ad opera della cancelleria del provvedimento impugnato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18898 del 04/07/2023 (Rv. 668600 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_046 Cod_Proc_Civ_art_047