Controversia avente ad oggetto concessione in godimento di un terreno agricolo destinato a maneggio di cavalli - Sussistenza - Fondamento.
Appartiene alla competenza del tribunale ordinario - non a quella della sezione specializzata agraria - la controversia relativa alla concessione in godimento di un terreno agricolo per l'esercizio di attività di maneggio di cavalli ed a scopo ludico-ricreativo, la quale non può essere qualificata come attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c., non potendo ravvisarsi in essa alcuna finalità agraria o destinazione produttiva connessa all'utilizzo di tali animali.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2318 del 23/01/2024 (Rv. 670017-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2135