Equiparazione a declaratoria di incompetenza - Conseguenze - Statuizione sulle spese processuali - Necessità.
L'ordinanza dichiarativa della litispendenza è equiparabile a una declaratoria di incompetenza, dovendo pertanto essere corredata dalla statuizione sulle spese, tipica di ogni pronuncia che definisce un processo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2399 del 25/01/2024 (Rv. 670134-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_091