Impugnazione nei modi ordinari del capo concernente le spese fondata sull'illegittimità della statuizione sulla competenza - Ammissibilità - Esclusione.
Non é impugnabile nei modi ordinari, ai fini della esclusiva riforma del capo sulle spese, un provvedimento giurisdizionale che abbia pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite, se il motivo di censura si basi sulla illegittimità della statuizione sulla competenza e non sul mancato rispetto della disciplina sulle spese processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2424 del 25/01/2024 (Rv. 670062-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_323