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Regolamento di competenza - Domanda di accertamento del credito nei confronti di debitore fallito - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10421 del 17/04/2024 (Rv. 670782-01)

Proposizione o prosecuzione nelle forme ordinarie - Questione di competenza - Esclusione - Questione di rito - Conseguenze - Deduzione in sede di regolamento di competenza - Inammissibilità.

L'improseguibilità nelle forme ordinarie dell'azione di accertamento del credito nei confronti di un debitore dichiarato fallito non dà luogo ad una questione di competenza, bensì di rito, con la conseguenza che essa non può essere sollevata per resistere ad un ricorso per regolamento di competenza e l'eccezione, se proposta, va dichiarata inammissibile.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10421 del 17/04/2024 (Rv. 670782-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038