Presupposti - Comunanza di clientela - Verifica in chiave dinamica - Necessità - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22332 del 22/10/2014
In tema di concorrenza sleale tra due o più imprenditori, presupposto indefettibile dell'illecito è la comunanza di clientela, la cui sussistenza va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi esaminare se l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22332 del 22/10/2014