Commercializzazione di prodotti con marchi contraffatti – Cass. n. 6876/2023
Concorrenza (diritto civile) - sleale - azione per la repressione della concorrenza - risarcimento del danno - liquidazione - Concorrenza sleale - Commercializzazione di prodotti con marchi contraffatti - Tutela risarcitoria - Atti prodromici - Sussistenza - Lucro cessante - Computabilità - Limiti - Fattispecie.
In tema concorrenza sleale, la tutela risarcitoria va riconosciuta anche con riferimento alla realizzazione di atti preparatori rispetto a quelli presi in considerazione dall'art. 2598 c.c., qualora sia dimostrata l'esistenza di un danno eziologicamente collegato a questi ultimi; ove il pregiudizio riguardi l'immagine e l'apprezzamento che i consumatori nutrono per i prodotti commercializzati con un determinato segno distintivo, il risarcimento è parametrato, oltre che sul danno emergente e sul danno non patrimoniale, anche sul danno da lucro cessante, sempreché la condotta lesiva abbia determinato una contrazione dei ricavi del danneggiato o abbia avuto, comunque, un'incidenza sul relativo importo. (Nella specie, la S.C. ha affermato il principio anzidetto a fronte di una preordinata commercializzazione di prodotti con marchi contraffatti di un noto stilista, di fatto non concretizzatasi per l'intervenuto sequestro penale dei medesimi).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6876 del 08/03/2023 (Rv. 667136 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2598