Azione per la repressione della concorrenza - risarcimento del danno - Modello comunitario - Violazione della privativa - Danno "in re ipsa" - Configurabilità - Esclusione - Prova delle conseguenze dannose dell'illecito anche in via equitativa - Necessità.
In tema di modello comunitario, il danno provocato dalla commercializzazione di prodotti in violazione della privativa non può ritenersi "in re ipsa" ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito connesso alla distorsione della concorrenza, comunque da eliminare, richiede di essere dedotto e provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, in quanto solo in presenza di tale dimostrazione è consentito al giudice liquidare il danno, eventualmente facendo ricorso all'equità ex art. 1226 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21123 del 19/07/2023 (Rv. 668379 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2584, Cod_Civ_art_2592