Azione per la repressione della concorrenza - risarcimento del danno - Contraffazione di segni distintivi - Risarcimento del danno - Presunzione di colpa sui fatti materiali - Prova dell'assenza dell'elemento soggettivo - A carico dell'autore - Contenuto.
In tema di risarcimento dei danni cagionati dalla contraffazione di segni distintivi, l'accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 1), c.c., comporta la presunzione di colpa prevista dall'art. 2600, comma 3, c.c., che onera, pertanto, l'autore degli stessi della dimostrazione dell'assenza dell'elemento soggettivo da valutarsi secondo il canone civilistico 'oggettivato', riferito a un modello standard di comportamento, enucleato dal criterio della diligenza ex art. 1176 c.c. e parametrato sul c.d. agente modello.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23739 del 03/08/2023 (Rv. 668695 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2598, Cod_Civ_art_2600, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1176