COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11642 del 13/05/2010
Produzione di latte in eccesso - Prelievo supplementare - Trattenimento ex art. 2 del Regolamento CE n. 3950 del 1992 da parte dell'acquirente tenuto al versamento - Sentenza della Corte di Giustizia CE 29 aprile 1999 - Rilevanza - Artt. 5 e 11 della legge n. 468 del 1992 - Previsione dell'obbligo dell'acquirente, anziché della semplice facoltà, contemplata dal citato Regolamento, di trattenere a titolo di anticipo il prelievo supplementare - Contrasto con la normativa comunitaria - Sussistenza - Conseguenze.
In tema di diritto di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati, l'art. 2, n. 2, del Regolamento CEE del Consiglio n. 3950 del 1992 deve essere interpretato, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia CE 29 aprile 1999, nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tuttavia tale disposizione non impone alcun obbligo agli acquirenti medesimi. Pertanto, gli artt. 5 e 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468, ove traducono detta facoltà in un obbligo e ne sanzionano l'inosservanza con l'applicazione di pena pecuniaria, non sono compatibili con la predetta norma comunitaria, nella richiamata interpretazione vincolante resa dalla Corte di Giustizia CE, e vanno conseguentemente disapplicati.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11642 del 13/05/2010