Produzione di latte in eccesso
Comunità europea - comunità economica europea - in genere - quote latte - produzione di latte in eccesso - prelievo supplementare - disciplina italiana "di dettaglio" - ripartizione del quantitativo nazionale tra le aziende agricole - compatibilità con le disposizioni europee - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26979 del 24/10/2018
>>> In tema di riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, cui è assoggettato il latte prodotto in esubero rispetto al quantitativo assegnato a ciascun Stato membro dalla Comunità Europea in ragione dei regolamenti comunitari nn. 856 e 857 del 1984, è conforme alla normativa comunitaria, come peraltro confermato dalla Commissione europea con la nota dd. 332006,la disciplina nazionale di "dettaglio" contenuta nell'art. 5 della l. n. 119 del 2003 e nell'art. 6 del D.M. 31 luglio 2003 (riguardante le modalità di attuazione della suddetta legge), nella parte in cui impone agli acquirenti il versamento mensile, nell'apposito conto corrente indicato dall'AGEA, del prelievo supplementare trattenuto ai produttori conferenti in relazione al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento ad essi assegnato,calcolato in base al disposto di cui all'art. 1, del Regolamento CEE n. 3950 del 1992, sia in quanto il regolamento CE n. 1788 del 2003 prevede l'istituzione di un prelievo sui quantitativi di latte vaccino da ripartirsi tra i produttori, il cui "quantum" e relativo superamento è stabilito a livello nazionale, sia in quanto la normativa nazionale realizza la finalità comunitaria di garantire il contenimento complessivo della produzione del latte e quello di una sua ripartizione tra i produttori.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26979 del 24/10/2018