Giudice nazionale - rimessione degli atti - in genere questione di giurisdizione
Comunità europea - giudice nazionale - rimessione degli atti - in genere - questione di giurisdizione - obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE - violazione - diniego di giurisdizione - esclusione – ragioni - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Consiglio di Stato - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 29391 del 15/11/2018
In tema di sindacato consentito alle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato, la violazione dell'obbligo di rimessione alla Corte di giustizia U.E. delle questioni relative all'interpretazione delle norme dell'Unione europea non integra una questione inerente alla giurisdizione, né secondo l'accezione tradizionale, come riparto tra ordini giudiziari - non contemplando le norme sul detto riparto, tipiche ed esclusive dell'ordinamento nazionale italiano, la Corte di giustizia tra i destinatari del riparto medesimo -, né secondo l'accezione funzionale della giurisdizione, nel senso di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, dato che non è la Corte di giustizia ad erogare la tutela del caso concreto, bensì il giudice di rinvio, ossia il giudice nazionale.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 29391 del 15/11/2018