Comunità economica europea - disposizioni fiscali - rimborso dei dazi – Cass. 14008/2019
Esportazione di navi a scafo metallico - Restituzione all'esportatore dei diritti di confine (c.d. "drawback") - Condizioni - Prova dell'effettivo pagamento dei dazi sulle materie prime usate nella costruzione della nave - Onere a carico dell'esportatore - Superiorità dell'importo pagato rispetto alla percentuale di cui al d.P.R. 15 luglio 1954 - Necessità.
Il diritto dell'esportatore di navi mercantili a propulsione meccanica e chiglia metallica alla restituzione forfettaria del dazio pagato sulle merci importate ed impiegate per la costruzione della nave (cd. "drawback"), previsto in misura forfettaria dall'art. 1 del d.P.R. 15 luglio 1954 e dall'art. 18 della tabella allegata, resta applicabile nell'ordinamento giuridico italiano limitatamente alle importazioni di prodotti impiegati nella costruzione della nave, che provengano da Paesi rispetto ai quali permane l'obbligo di pagamento del dazio, purché il costruttore che intenda avvalersi dell'agevolazione provi l'effettivo pagamento dei dazi e dei diritti di cui pretende il ristorno e l'importo pagato sia in ogni caso superiore alla soglia di valore risultante dalla percentuale forfettaria determinata dal detto decreto.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 14008 del 23/05/2019 (Rv. 654002 - 01)