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Comunita' europea - comunita' economica europea - disposizioni fiscali - Cass. n. 8118/2020

Quote latte in eccesso - Prelievo supplementare - Riscossione mediante ruolo -Procedimento disciplinato "ratione temporis" dall'art. 8 quinquies, commi 10 e 10 bis, del d.l. n. 5 del 2009 - Notificazione della cartella di pagamento - Riconoscimento ad Equitalia s.p.a. della qualità di soggetto abilitato - Sussistenza - Fondamento - Mancata attribuzione normativa della qualifica di ufficiale della riscossione - Irrilevanza - Ragioni.

Nel procedimento di riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte in cui siano applicabili, "ratione temporis", i commi 10 e 10 bis dell'art. 8 quinquies del d.l. n. 5 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 33 del 2009, deve riconoscersi ad Equitalia s.p.a. la qualità di soggetto abilitato alla notificazione della cartella di pagamento per conto dell'Agea, atteso che quest'ultima, in base alle predette disposizioni, può avvalersi, a tali fini, non solo del Corpo della Guardia di Finanza ma anche, su base convenzionale, delle società del gruppo Equitalia, assumendo gli effetti giuridici dell'attività compiuta da queste; né assume rilievo, in senso contrario, la circostanza che la qualifica di ufficiali della riscossione venga normativamente attribuita soltanto agli appartenenti al personale della Guardia di Finanza, discendendo l'abilitazione per Equitalia direttamente dalla convenzione prevista dal citato art. 8 quinquies, che costituisce norma speciale, quanto all'identificazione del soggetto abilitato alla notificazione, rispetto alla disciplina generale contenuta nell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8118 del 23/04/2020 (Rv. 657599 - 01)

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