Aiuti di Stato - Esenzione "de minimis" - Rispetto del limite d'importanza - Sull'intero triennio e non per singolo aiuto - Necessità.
In materia di divieti a tutela della concorrenza nell'ordinamento comunitario, la sussistenza delle condizioni per l'esenzione degli aiuti di Stato d'importanza minore ("de minimis") deve essere provata dal beneficiario con riguardo non al singolo aiuto, ma al periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto, comprendendo ogni altro aiuto pubblico accordato quale aiuto "de minimis".
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 7704 del 06/04/2020 (Rv. 657521 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697
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7704
2020