Condizioni di compatibilità con il mercato comune – Cass. n. 22181/2021
Comunità europea - comunità economica europea - istituzioni - commissione - Sgravi contributivi - Aiuti di Stato - Contratti di formazione e lavoro - Condizioni di compatibilità con il mercato comune - Successiva trasformazione in contratti a tempo indeterminato - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
In tema di contratti di formazione e lavoro, la compatibilità degli aiuti di Stato con la decisione della Commissione Europea dell'11 maggio 1999 (2000/128/CE) non dipende dalla successiva trasformazione di tali contratti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, atteso che la predetta decisione non subordina la legittimità degli aiuti a una simile condizione, ma dalla circostanza che l'assunzione con contratto di formazione abbia comportato la "creazione netta" di nuova occupazione nel senso definito dagli "Orientamenti in materia di aiuti all'occupazione" della stessa Commissione (atto 95/C/334/04, pubblicato in G.U.C.E. del 12.12.1995), ossia "un incremento netto del numero di dipendenti occupati a tempo pieno per un anno", con l'obbligo di mantenere i posti di lavoro creati per un periodo minimo. (Nella specie, il giudice di merito, con decisione confermata dalla S.C. alla luce del principio di cui in massima, aveva affermato la legittima fruizione degli aiuti da parte dell'azienda, sulla base del fatto che le assunzioni con contratto di formazione e lavoro avevano comportato un incremento netto dell'occupazione, rispetto alla media degli ultimi dodici mesi, per la durata minima di due anni e che tali assunzioni non avevano sostituito lavoratori precedentemente cessati dall'impiego).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 22181 del 03/08/2021 (Rv. 662029 - 01)